ART. 1
E’ costituita l’associazione denominata “Associazione Nazionale dei Medici del Lavoro Pubblici”.
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ART. 2
L’associazione senza finalità di lucro, ha lo scopo di:
- Promuovere gli studi, le conoscenze e l’aggiornamento scientifico nel campo della prevenzione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro;
- Promuovere gli studi, le conoscenze e l’aggiornamento scientifico nel campo della diagnosi e cura delle malattie professionali;
- Promuovere e sviluppare i contenuti tecnico scientifici della professione del medico del lavoro dipendente dalle strutture del Sistema sanitario Nazionale;
- Promuovere gli studi mirati ad approfondire la correlazione tra il processo di promozione della salute dei lavoratori e gli interessi dell’intera società;
- Sviluppare proposte tecniche ed organizzative sulle tematiche riportate nei precedenti punti, anche in collaborazione con altre società scientifiche, da sottoporre all’Amministrazione Pubblica nelle sue varie articolazioni.
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ART. 3
Per conseguire gli scopi di cui all’art. 2 l’Associazione indice periodiche riunioni, organizza congressi, seminari, corsi di aggiornamento, promuove la formazione di gruppi di studio monotematici, provvede all’eventuale pubblicazione di memorie, lavori scientifici e bollettini periodici, partecipa con i suoi rappresentanti a riunioni, incontri o commissioni sulle tematiche comprese tra gli scopi dell’Associazione.
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ART. 4
L’Associazione ha sede legale presso il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 del Veneto, in via Armellini n° 13 a Conegliano.
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ART. 5
L’Associazione potrà aderire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni che perseguano il medesimo scopo, pur mantenendo la propria autonomia.
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ART. 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate dai singoli associati, dalle entrate provenienti dall’attività scientifica, dai contributi degli Enti pubblici e privati, nonché di privati cittadini, da donazioni e lasciti.
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ART. 7
L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati distinti nelle seguenti categorie:
a) Fondatori: sono le persone che hanno partecipato alla fase costituente dell’Associazione;
b) Sostenitori: possono essere persone fisiche o giuridiche, le quali sono ammesse a far parte dell’Associazione, su loro richiesta, a valle della decisione del Consiglio Direttivo;
c) Ordinari: sono laureati in medicina e chirurgia, Specialisti in medicina del lavoro o in discipline affini, oppure autorizzati ex art. 55 D.L.gs 277/9, operanti nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale o altre strutture pubbliche. Eccezionalmente altre persone che svolgono attività scientifica, didattica o pratica nel campo della Medicina del Lavoro e dell’Igiene Industriale, sono ammessi a far parte dell’Associazione, su loro richiesta, a valle della decisione del Consiglio Direttivo;
d) Onorari: sono le personalità assurte a particolare rinomanza nel campo della Medicina del Lavoro e dell’Igiene Industriale, cui il Consiglio Direttivo ritenga di conferire tale qualifica.
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ART. 8
I soci fondatori, i soci sostenitori, i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda l’iscrizione dei soci sostenitori il Consiglio Direttivo stabilisce una quota minima annuale; il socio sostenitore non ha diritto di voto;
Il Consiglio Direttivo stabilisce un termine entro il quale viene ammessa l’iscrizione per l’anno in corso.
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ART. 9
La qualità di associato si perde per recesso a norma di legge, per morosità (mancato pagamento per almeno due anni della quota associativa) e per esclusione, decisa in seguito a gravi violazioni dei propri doveri di associato, a giudizio insindacabile della maggioranza degli associati convocati in assemblea, sentito l’interessato.
Gli associati decaduti per morosità possono reiscriversi all’Associazione senza versare le quote annuali arretrate, previa valutazione del Consiglio Direttivo.
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ART. 10
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori
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ART. 11
L’Assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il primo trimestre dell’anno sociale, ed in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
Nell’Assemblea ogni associato fondatore e ordinario, in regola con il versamento della quota dell’Associazione per l’anno in corso, ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea mediante delega scritta ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. L’assemblea è convocata nella sede sociale o altrove mediante avviso (contenente il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare) inviato mediante lettera semplice a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
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ART. 12
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quanto appresso indicato, sono approvate dall’assemblea sia in prima che in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea straordinaria solo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati.
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ART. 13
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge a scadenza il Consiglio Direttivo e delibera in merito all’attività e ai programmi dell’Associazione proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell’Associazione e sul suo scioglimento.
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ART. 14
Il Consiglio Direttivo è formato da nove associati eletti dall’Assemblea, esso elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto. Possono essere eletti tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il versamento della quota di iscrizione.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare altre persone, competenti nelle materie trattate, su invito del Presidente dell’Associazione, tali persone rivestono un ruolo esclusivamente consultivo e non hanno diritto di voto.
Ogni regione, con almeno cinque iscritti, non rappresentata in Consiglio Direttivo può proporre un membro aggiuntivo nello stesso; il Consiglio Direttivo ratifica la proposta.
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ART. 15
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- Esaminare e decidere in merito alle domande di ammissione all’Associazione;
- Programmare e coordinare le attività previste dall’art. 3;
- Decidere la convocazione e l’Ordine del Giorno dell’Assemblea degli Associati;
- Decidere in merito al conferimento della qualifica di Associato Onorario;
- Decidere la riammissione dei soci morosi;
- Deliberare su tutte le questioni che interessano l’Associazione e compiere tutti gli atti che si rendano opportuni per il conseguimento delle finalità dell’Associazione stessa;
- Decidere sulle posizioni da portare a riunioni, incontri o commissioni, sulla base delle linee programmatiche decise dall’Assemblea dei Soci.
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ART. 16
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell’Associazione e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee, è autorizzato ad aprire conti bancari e ad operare nei limiti della disponibilità attiva degli stessi: il Presidente è inoltre incaricato dell’amministrazione del patrimonio sociale e, sentito il Consiglio Direttivo, provvede nella maniera più adatta alla conservazione di esso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni a lui riservate sono demandate al Vice Presidente.
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ART. 17
Il Tesoriere è incaricato di riscuotere le quote associative e di stendere ogni anno il bilancio, da sottoporre, previa l’approvazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
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ART. 18
L’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, tra i quali uno eletto presidente.
I Revisori dei Conti possono essere scelti anche tra persone estranee all’Associazione, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso alcuno.
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ART. 19
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto per iniziative analoghe allo scopo dell’Associazione stessa, a decisione dell’Assemblea.
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ART. 20
Il Consiglio Direttivo dovrà curare la tenuta di un libro degli associati, di un libro dei verbali delle assemblee e di un libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati.
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ART. 21
Per quanto non previsto da presente statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.