| ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI MEDICI DEL LAVORO PUBBLICI
A.N.Me.L.P. |
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| ART.
1 |
| E’ costituita l’associazione
denominata “Associazione Nazionale dei Medici del Lavoro
Pubblici”. |
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| ART.
2 |
L’associazione senza
finalità di lucro, ha lo scopo di:
- Promuovere gli studi, le conoscenze e l’aggiornamento
scientifico nel campo della prevenzione dei rischi per
la salute nei luoghi di lavoro;
- Promuovere gli studi, le conoscenze e l’aggiornamento
scientifico nel campo della diagnosi e cura delle malattie
professionali;
- Promuovere e sviluppare i contenuti tecnico scientifici
della professione del medico del lavoro dipendente dalle
strutture del Sistema sanitario Nazionale;
- Promuovere gli studi mirati ad approfondire la correlazione
tra il processo di promozione della salute dei lavoratori
e gli interessi dell’intera società;
- Sviluppare proposte tecniche ed organizzative sulle
tematiche riportate nei precedenti punti, anche in collaborazione
con altre società scientifiche, da sottoporre all’Amministrazione
Pubblica nelle sue varie articolazioni.
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| ART.
3 |
| Per conseguire gli
scopi di cui all’art. 2 l’Associazione indice periodiche
riunioni, organizza congressi, seminari, corsi di aggiornamento,
promuove la formazione di gruppi di studio monotematici,
provvede all’eventuale pubblicazione di memorie, lavori
scientifici e bollettini periodici, partecipa con i suoi
rappresentanti a riunioni, incontri o commissioni sulle
tematiche comprese tra gli scopi dell’Associazione. |
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| ART.
4 |
| L’Associazione ha
sede legale presso il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro dell’Unità Locale Socio Sanitaria
n. 7 del Veneto, in via Armellini n° 13 a Conegliano. |
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| ART.
5 |
| L’Associazione potrà
aderire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altre
Associazioni che perseguano il medesimo scopo, pur mantenendo
la propria autonomia. |
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| ART.
6 |
| Il patrimonio dell’Associazione
è costituito dalle quote associative versate dai singoli
associati, dalle entrate provenienti dall’attività scientifica,
dai contributi degli Enti pubblici e privati, nonché di
privati cittadini, da donazioni e lasciti. |
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| ART.
7 |
L’Associazione si
compone di un numero illimitato di associati distinti nelle
seguenti categorie:
| a) |
Fondatori: sono
le persone che hanno partecipato alla fase costituente
dell’Associazione; |
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| b) |
Sostenitori: possono
essere persone fisiche o giuridiche, le quali sono
ammesse a far parte dell’Associazione, su loro richiesta,
a valle della decisione del Consiglio Direttivo;
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| c) |
Ordinari: sono
laureati in medicina e chirurgia, Specialisti in
medicina del lavoro o in discipline affini, oppure
autorizzati ex art. 55 D.L.gs 277/9, operanti nelle
strutture del Sistema Sanitario Nazionale o altre
strutture pubbliche. Eccezionalmente altre persone
che svolgono attività scientifica, didattica o pratica
nel campo della Medicina del Lavoro e dell’Igiene
Industriale, sono ammessi a far parte dell’Associazione,
su loro richiesta, a valle della decisione del Consiglio
Direttivo; |
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| d) |
Onorari: sono
le personalità assurte a particolare rinomanza nel
campo della Medicina del Lavoro e dell’Igiene Industriale,
cui il Consiglio Direttivo ritenga di conferire
tale qualifica. |
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| ART.
8 |
| I soci fondatori,
i soci sostenitori, i soci ordinari sono tenuti al pagamento
di una quota annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio
Direttivo. Per quanto riguarda l’iscrizione dei soci sostenitori
il Consiglio Direttivo stabilisce una quota minima annuale;
il socio sostenitore non ha diritto di voto;
Il Consiglio Direttivo stabilisce un termine entro il quale
viene ammessa l’iscrizione per l’anno in corso. |
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| ART.
9 |
| La qualità di associato
si perde per recesso a norma di legge, per morosità (mancato
pagamento per almeno due anni della quota associativa) e
per esclusione, decisa in seguito a gravi violazioni dei
propri doveri di associato, a giudizio insindacabile della
maggioranza degli associati convocati in assemblea, sentito
l’interessato.
Gli associati decaduti per morosità possono reiscriversi
all’Associazione senza versare le quote annuali arretrate,
previa valutazione del Consiglio Direttivo. |
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| ART.
10 |
| Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Il Vice Presidente
• Il Tesoriere
• Il Collegio dei Revisori. |
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| ART.
11 |
| L’Assemblea degli
associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta
all’anno, entro il primo trimestre dell’anno sociale, ed
in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno
il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un decimo
degli associati.
Nell’Assemblea ogni associato fondatore e ordinario, in
regola con il versamento della quota dell’Associazione per
l’anno in corso, ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare nell’assemblea mediante
delega scritta ad altro associato che non sia membro del
Consiglio Direttivo. Ogni associato non può essere portatore
di più di cinque deleghe. L’assemblea è convocata nella
sede sociale o altrove mediante avviso (contenente il luogo,
il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie
da trattare) inviato mediante lettera semplice a ciascun
associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l’assemblea. |
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| ART.
12 |
| L’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente la metà degli associati
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Le delibere, salvo quanto appresso indicato, sono approvate
dall’assemblea sia in prima che in seconda convocazione
ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato
dall’Assemblea straordinaria solo con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei voti degli associati. |
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| ART.
13 |
| L’Assemblea ordinaria
approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge a scadenza
il Consiglio Direttivo e delibera in merito all’attività
e ai programmi dell’Associazione proposti dal Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
statuto dell’Associazione e sul suo scioglimento. |
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| ART.
14 |
| Il Consiglio Direttivo
è formato da nove associati eletti dall’Assemblea, esso
elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente
ed il Tesoriere.
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio
segreto. Possono essere eletti tutti gli iscritti all’Associazione
in regola con il versamento della quota di iscrizione.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare
altre persone, competenti nelle materie trattate, su invito
del Presidente dell’Associazione, tali persone rivestono
un ruolo esclusivamente consultivo e non hanno diritto di
voto.
Ogni regione, con almeno cinque iscritti, non rappresentata
in Consiglio Direttivo può proporre un membro aggiuntivo
nello stesso; il Consiglio Direttivo ratifica la proposta.
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| ART.
15 |
I compiti del Consiglio
Direttivo sono:
- Esaminare e decidere in merito alle domande di ammissione
all’Associazione;
- Programmare e coordinare le attività previste dall’art.
3;
- Decidere la convocazione e l’Ordine del Giorno dell’Assemblea
degli Associati;
- Decidere in merito al conferimento della qualifica
di Associato Onorario;
- Decidere la riammissione dei soci morosi;
- Deliberare su tutte le questioni che interessano l’Associazione
e compiere tutti gli atti che si rendano opportuni per
il conseguimento delle finalità dell’Associazione stessa;
- Decidere sulle posizioni da portare a riunioni, incontri
o commissioni, sulla base delle linee programmatiche
decise dall’Assemblea dei Soci.
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| ART.
16 |
| Il Presidente ha,
a tutti gli effetti, la rappresentanza dell’Associazione
e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee,
è autorizzato ad aprire conti bancari e ad operare nei limiti
della disponibilità attiva degli stessi: il Presidente è
inoltre incaricato dell’amministrazione del patrimonio sociale
e, sentito il Consiglio Direttivo, provvede nella maniera
più adatta alla conservazione di esso. In caso di assenza
o impedimento del Presidente le funzioni a lui riservate
sono demandate al Vice Presidente. |
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| ART.
17 |
| Il Tesoriere è incaricato
di riscuotere le quote associative e di stendere ogni anno
il bilancio, da sottoporre, previa l’approvazione dei Revisori
dei Conti, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci. |
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| ART.
18 |
| L’Assemblea nomina
il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri,
tra i quali uno eletto presidente.
I Revisori dei Conti possono essere scelti anche tra persone
estranee all’Associazione, durano in carica tre anni, sono
rieleggibili e non hanno diritto a compenso alcuno. |
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| ART.
19 |
| In caso di scioglimento
il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto per iniziative
analoghe allo scopo dell’Associazione stessa, a decisione
dell’Assemblea. |
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| ART.
20 |
| Il Consiglio Direttivo
dovrà curare la tenuta di un libro degli associati, di un
libro dei verbali delle assemblee e di un libro dei verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati. |
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| ART.
21 |
| Per quanto non previsto
da presente statuto, valgono le norme del Codice Civile
in materia di associazioni. |